CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PSICOLOGICO (COD.RIF.W.8)
 

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per le spese sostenute per cicli di terapia destinati a trattamenti di sostegno psicologico.

PLAFOND DISPONIBILE: € 2.000 annui
Misura del contributo: 50% della spesa fino ad un massimo di € 200,00

Condizioni:

  • I titolari delle aziende, i soci di società di persone, i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, gli amministratori di società di capitale e i dipendenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all’EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti la data di presentazione della richiesta;
  • Vigenza del rapporto di lavoro nell’azienda che versa all’EBCE ed al Fondo Easi;
  • Sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, se le prestazioni sono effettuate da Psicoterapeuti e Psicologi iscritti all’Albo Nazionale degli Psicologi: il titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa;
  • La domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta;
  • La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa;
  • Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Documentazione:

La seguente documentazione va inviata all’EBCE  e per conoscenza al Fondo Easi.

I Soci Costituenti EBCE